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Sez. U, Sentenza n. 6591 del 14/12/1981 (Rv. 417440 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - ERRORES IN PROCEDENDO CONTENUTI NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - ELIMINAZIONE - RIMEDI - RETTIFICAZIONE EX ART. 204, COMMA SECONDO, DEL R.D. N. 1775 DEL 1933 - APPLICABILITÀ NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417440-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - ERRORES IN PROCEDENDO CONTENUTI NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - ELIMINAZIONE - RIMEDI - RETTIFICAZIONE EX ART. 204, COMMA SECONDO, DEL R.D. N. 1775 DEL 1933 - APPLICABILITÀ NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - PERSISTENZA.*

Il rimedio della rettificazione, previsto dall'art. 204, secondo comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, quale mezzo al fine di conseguire dal tribunale delle acque pubbliche l'eliminazione di particolari errori "in procedendo" contenuti in sentenza dallo stesso giudice pronunciata (nella specie, extrapetizione), deve ritenersi operante, con riguardo alle pronunce del tribunale superiore delle acque pubbliche, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione, tenuto conto che l'estensione dell'esperibilita del ricorso per Cassazione, avverso tali pronunce, in tutte le ipotesi di violazione della legge processuale, conseguente a detta norma costituzionale, non è incompatibile con la proposizione di quella istanza di revocazione, ferma restando l'esperibilità del ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sull'istanza stessa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)