Sez. U, Sentenza n. 15617 del 10/07/2006 (Rv. 592255 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Sentenze pronunziate in grado di appello - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità per sola violazione o falsa applicazione di legge o contraddittorietà delle disposizioni - - Denuncia di extra o ultrapetizione come conseguenza di errata interpretazione della domanda - Ammissibilità - Esclusione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado di appello è ammesso nei soli limiti di cui alla lett. b) dell'art. 200 del T.U. sulle acque, ossia per violazione e falsa applicazione di legge o se la decisione contenga disposizioni contraddittorie (n. 8 dell'art. 517 dell'abrogato codice di procedura civile del 1865); pertanto resta preclusa ogni denuncia di extra o ultrapetizione come conseguenza dell'errata lettura o interpretazione della domanda, emergente da difetti motivazionali della sentenza impugnata. È inoltre preclusa anche la censura di omessa pronuncia su una domanda, poiché in tal caso è previsto il solo rimedio della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale, per il rinvio recettizio dell'art. 204, secondo comma, T.U. cit. al codice di procedura civile del 1865.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)