Sez. U, Sentenza n. 20730 del 28/09/2009 (Rv. 609494 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misure cautelari - Trasferimento d'ufficio - Fatto commesso anteriormente all'introduzione della nuova disciplina - Applicabilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La misura cautelare del trasferimento di ufficio prevista dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, è applicabile anche in relazione a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, quantunque non prevista dalla previgente disciplina, in quanto meno affittiva di quella della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, che sarebbe irrogabile secondo la previsione di cui all'art. 30, primo comma, r.d.l. n. 511 del 1946, vigente al momento del fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)