Sez. U, Sentenza n. 25815 del 11/12/2007 (Rv. 601081 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misure cautelari - Disciplina transitoria - "Favor rei" previsto dall'art. 32 "bis" del d.lgs. n. 109 del 2006 - Trasferimento d'ufficio previsto dalla nuova disciplina - Fatto commesso anteriormente - Applicabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, giusta la testuale previsione di cui all'art. 32 "bis" del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, (introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. q) della legge 24 ottobre 2006, n. 269), secondo la quale "per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni del r.d.lgs. n. 511 del 1946, la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 109 del 2006, è applicabile in relazione a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, nonostante tale istituto non fosse previsto dalla precedente disciplina, trattandosi di misura cautelare meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, di cui all'art. 30, primo comma, r.d.lgs. n. 511 del 1946.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 lett. Q CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)