Sez. 2, Sentenza n. 3356 del 22/05/1981 (Rv. 413934 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROPOSIZIONE CON UNICA CITAZIONE, DA PARTE DEI PROPRIETARI DI DIVERSI APPARTAMENTI, DELL'AZIONE CONTRO IL VICINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI IN VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO DI PROPRIETA - DIPENDENZA DELLE VARIE CAUSE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROPRIETARI SOCCOMBENTI IN PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROPOSIZIONE CON UNICA CITAZIONE, DA PARTE DEI PROPRIETARI DI DIVERSI APPARTAMENTI, DELL'AZIONE CONTRO IL VICINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI IN VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO DI PROPRIETA - DIPENDENZA DELLE VARIE CAUSE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROPRIETARI SOCCOMBENTI IN PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
Qualora dai proprietari di diversi appartamenti venga fatta valere, con unico atto di citazione, la violazione del loro diritto di proprieta in conseguenza dell'illegittima iniziativa edilizia del vicino, si verte in tema di 'cause omogeneè che, in ragione della concettuale identita delle questioni prospettate, consentono la trattazione cumulativa nello stesso processo, e non gia di 'cause dipendentì, la cui caratteristica e il vincolo di subordinazione logica, nel senso che la decisione di una di esse si pone come passaggio logicamente e giuridicamente necessario del loro iter decisionale. Conseguentemente non deve provvedersi all'integrazione del contraddittorio nel processo d'appello, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, qualora la sentenza sia stata impugnata da uno solo dei proprietari, soccombenti in primo grado. (Conf 3149/79, mass n 399511; (Conf 2572/75, mass n 376512; (Conf 2347/70, mass n 348554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)