Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 04/06/1979 (Rv. 399511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - INSCINDIBILITA DI CAUSE E DIPENDENZA DI CAUSE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - INSCINDIBILITA DI CAUSE E DIPENDENZA DI CAUSE - DIFFERENZE.*
La inscindibilita delle cause si verifica quando la necessita del litisconsorzio e espressamente prevista dalla legge, o e dovuta al fatto che la sentenza, influendo su una situazione giuridica unica, sarebbe inutiliter data, qualora non fosse pronunziata nei confronti di tutti i soggetti interessati alla decisione; ricorre, invece, l'ipotesi della dipendenza di cause, allorche la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita o di alternativita, che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. (Conf 2572/75, mass n 376512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)