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Sez. 1, Ordinanza n. 2534 del 11/12/1978 Cc. (dep. 18/01/1979) Rv. 140888 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO LIBERO - IRRITUALE INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM.*
Stato
decisa il 1978-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140888-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO LIBERO - IRRITUALE INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM.*

Il principio secondo il quale, per la irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il procedimento direttissimo sia stato ritualmente instaurato ogni provvedimento inerente allo svolgimento del giudizio e di Competenza del giudice del dibattimento, al quale spetta anche la nuova citazione dell'imputato qualora per qualsiasi causa sia stato disposto il rinvio del dibattimento, presuppone che, con la presentazione dell'imputato arrestato al dibattimento oppure, per determinati reati, anche con la sola citazione dell'imputato eventualmente libero, si sia realizzata, appunto, la rituale instaurazione di tale giudizio. Pertanto, ove sia mancata l'iniziale citazione dell'imputato libero da parte del PM - attivita che non puo dirsi compiuta con la sola emissione della citazione alla quale non sia seguita la notificazione - il tribunale deve trasmettere gli Atti allo stesso PM perche in tal caso - e persistendo l'Obbligo di procedere con il rito direttissimo - unicamente a detto organo spetta di provvedere alla citazione che, peraltro, si presenta come il primo e non come un nuovo atto introduttivo del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)