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Sez. 1, Sentenza n. 381 del 23/02/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153296 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI EMESSI O DA EMETTERE NEL GIUDIZIO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - RATIO DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153296-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI EMESSI O DA EMETTERE NEL GIUDIZIO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - RATIO DELLA COMPETENZA.*

La irretrattabilità dell'Azione penale importa che, instauratosi il giudizio direttissimo, ogni provvedimento, inerente al suo svolgimento, è di Competenza del giudice del dibattimento. Questo principio è applicabile anche quando si sono verificati i presupposti per la valida Costituzione del giudizio stesso. (la Corte di Cassazione ha chiarito che detti presupposti si verificano quando il P.m., richiedendo il giudizio direttissimo nei casi consentiti dalla legge, presenti l'imputato detenuto all'udienza o emetta decreto di citazione dell'imputato libero, disponendo la notifica del relativo decreto). (V. Mass. 145418 anno 1980; mass. 141938 anno 1979; mass. 140888 anno 1979; mass. 139164 anno 1978; comunque, sulla prima parte, giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)