Sez. L, Sentenza n. 6766 del 15/11/1986 (Rv. 448887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IPOTESI DI MALATTIE BREVI E REITERATE - ART. 2220 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E SU QUELLA IN TEMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IPOTESI DI MALATTIE BREVI E REITERATE - ART. 2220 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E SU QUELLA IN TEMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE.*
La disciplina dettata dall'art. 2110 cod. civ. è applicabile anche all'ipotesi di malattie brevi e reiterate, ancorché frequenti e discontinue, e pertanto, in ragione della sua specialità prevale anche sia sulla generale disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (legge n. 604 del 1966), sia su quella codicistica (artt. 1463 e 1464 cod. civ.) in tema di risoluzione del contratto per impossibilità totale o parziale della prestazione; di conseguenza è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per essersi quest'ultimo ripetutamente assentato in modo intermittente e per brevi periodi ove non risulti superato il periodo di comporto così detto per sommatoria. (V 1929/85, mass n 439841; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)