Sez. U, Sentenza n. 2072 del 29/03/1980 (Rv. 405725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITA - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITA - MORBILITA ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITA - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITA - MORBILITA ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110 secondo comma cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilita della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equita cosiddetto periodo di comporto), va inteso anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorche frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equita. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il 'comportò, ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralita di episodi morbosi in un determinato arco di tempo la questione diretta a stabilire, al fine della legittimita o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art 2110 cod civ. (V 3323/78, mass n 392755; (V 613/78, mass n 389918; (contra 897/80, mass n 404314; (contra 4707/79, mass n 401260; (contra 5752/77, mass n 389274).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)