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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667805-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tute le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale.

Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)