Sez. L, Sentenza n. 10291 del 17/05/2005 (Rv. 581383 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Limiti - Impugnazione spiegata per un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso in appello proposto tardivamente da parte, non intimata con il ricorso principale, soccombente nel giudizio di primo grado.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La regola dell'art. 334 cod. proc. civ., che consente l'impugnazione incidentale tardiva (ammissibile nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso") trova applicazione solo per l'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto, rivolta contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione, e non opera per ogni altra impugnazione spiegata a tutela di un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte. (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso i presupposti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da parte rimasta soccombente nel giudizio di primo grado e non intimata nel ricorso principale del soccombente nei confronti di altra parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)