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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018 (Rv. 648477 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Inadempimento contrattuale - Mera allegazione dell'inadempimento - Mancata allegazione delle specifiche circostanze del dedotto inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648477-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)