Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE | Inadempimento contrattuale - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)