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Sez. L, Sentenza n. 12690 del 17/10/2001 (Rv. 549705 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali - Iscrizione - Soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione - Facoltatività dell'iscrizione - Portata - Cancellazione dopo opzione per iscrizione facoltativa - Ammissibilità - Questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549705-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

La facoltatività dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, prevista dall'art. 24, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 414 nei confronti dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, riguarda la condizione di soggetto iscritto alla Cassa, come fatto permanente, e non, in sè, l'atto di iscrizione; ne consegue che, in difetto di diversa disposizione normativa, la scelta al riguardo compiuta dal professionista non può ritenersi irreversibile e quindi anche il soggetto che abbia optato per l'iscrizione, pur non essendo a ciò tenuto, oppure il soggetto che non abbia chiesto la cancellazione, pur avendone acquisito la facoltà, può successivamente chiedere la cessazione dell'iscrizione; ed è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della normativa che prevede tale facoltà di non iscrizione e le sue esposte implicazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)