Sez. U, Sentenza n. 14 del 23/01/2001 (Rv. 543407 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - Controversie sulla cancellazione o iscrizione negli elenchi - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Le controversie promosse contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per conseguire l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, si basa su posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale e non suscettibili di affievolirsi per effetto dei provvedimenti emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto giudice sia pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1970 num. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)