Sez. 2, Sentenza n. 19897 del 22/09/2014 (Rv. 632219 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per durata irragionevole del processo - Quantificazione - Misura di cui all'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 aggiunto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - Retroattività - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (nella specie, l'art. 2 bis, comma 3, aggiunto alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla misura massima dell'indennizzo), non hanno natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, ma si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)