Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10054 del 15/05/2015 (Rv. 635412 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata irragionevole del processo - Indennizzo - Misura massima ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2102 - Applicabilità analogica ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore di detta disposizione - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la disposizione sulla misura massima dell'indennizzo, di cui all'art. 2 bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa, agli effetti dell'art. 12, secondo comma, delle preleggi, ove non sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)