Sez. 3, Sentenza n. 7530 del 21/12/1983 (Rv. 432122 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDE DIRETTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA - CONFLITTO TRA DOMANDE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDE DIRETTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA - CONFLITTO TRA DOMANDE.*
La conflittualità tra le situazioni giuridiche accertate con riferimento allo stesso bene con sentenze emesse tra soggetti diversi e passate in giudicato dev'essere risolta in base alla normativa sostanziale e processuale che disciplina l'attribuzione di quel determinato bene. Conseguentemente, in tema di compravendita immobiliare, la trascrizione della domanda, con la quale il terzo, deducendo la simulazione relativa del contratto per interposizione fittizia di persona, chieda l'accertamento della propria qualità di reale acquirente, comporta, a seguito della trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda stessa, l'inopponibilità a detto reale acquirente della sentenza che, in esito al diverso giudizio promosso da altri contro l'alienante e l'acquirente simulato, abbia dichiarato la simulazione assoluta del medesimo contratto, ove l'atto introduttivo di tale secondo giudizio sia stato trascritto posteriormente a quella domanda (art. 2652 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)