Sez. L, Sentenza n. 9239 del 12/12/1987 (Rv. 456441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - GIUDICATO FORMATOSI TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO IN ORDINE A DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - EFFICACIA DIRETTA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO TRA LAVORATORE E INPS PER L'ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE DI DETTE DIFFERENZE - ESCLUSIONE - EFFICACIA RIFLESSA DI TALE GIUDICATO NEI CONFRONTI DELL'INPS COME AFFERMAZIONE OGGETTIVA DI VERITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - GIUDICATO FORMATOSI TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO IN ORDINE A DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - EFFICACIA DIRETTA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO TRA LAVORATORE E INPS PER L'ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE DI DETTE DIFFERENZE - ESCLUSIONE - EFFICACIA RIFLESSA DI TALE GIUDICATO NEI CONFRONTI DELL'INPS COME AFFERMAZIONE OGGETTIVA DI VERITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giudicato formatosi nel giudizio, promosso dal lavoratore nei soli confronti del datore di lavoro ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto del primo al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni espletate di livello superiore alla qualifica rivestita, non può spiegare alcuna efficacia diretta nel successivo giudizio promosso dallo stesso lavoratore nei confronti dell'INPS per la declaratoria di assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle differenze retributive erogategli dal datore di lavoro in forza del primo giudicato. Nè può ritenersi che tale giudicato abbia efficacia riflessa, nei confronti dell'INPS come oggettiva affermazione di verità, giacché il rapporto previdenziale fa nascere situazioni giuridiche autonome, mentre il giudicato può esplicar efficacia riflessa nei confronti di terzi rimasti estranei al processo unicamente nell'ipotesi che questi siano titolari di situazioni giuridiche dipendenti o subordinate. (V 6029/84, mass n 437697; (V 7530/83, mass n 432122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)