Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 17/11/1980 (Rv. 409879 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RIMBORSO DEI LAVORI ESEGUITI - DIRITTO DELL'APPALTATORE - MANCATO GUADAGNO - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI IN PRESENZA DI INDICAZIONI DIVERGENTI E CONTRADDITTORIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RIMBORSO DEI LAVORI ESEGUITI - DIRITTO DELL'APPALTATORE - MANCATO GUADAGNO - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI IN PRESENZA DI INDICAZIONI DIVERGENTI E CONTRADDITTORIE.*
In caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto da parte del committente, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei lavori eseguiti, a norma dell'art 1671 cod civ, sulla base dei prezzi contrattuali e cio soprattutto quando si tratti di liquidare il mancato guadagno che consiste nella differenza tra il prezzo contrattuale di appalto ed il costo delle opere eseguite. Ai predetti fini, il giudice del merito deve pertanto accertare in presenza di indicazioni divergenti e, almeno in parte, contraddittorie, quale sia stato il prezzo contrattuale stabilito dalle parti, stabilendo a quali indicazioni si debba dare la prevalenza. (V 1189/66, mass n 322378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)