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Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966 (Rv. 322378 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO - DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO A FAVORE DELL'APPALTATORE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1966-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322378-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO - DEL COMMITTENTE - INDENNIZZO A FAVORE DELL'APPALTATORE - ONERE DELLA PROVA.*

Nell'ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto l'appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, a norma dell'art 1671 cod civ, ha solo l'Onere di dimostrare quale sarebbe stato il guadagno da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate (differenza tra prezzo di appalto e costo delle stesse), restando salva al committente la facolta di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)