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Sez. 1, Sentenza n. 6922 del 11/05/1992 Ud. (dep. 11/06/1992) Rv. 190572 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Vizio di motivazione - Elementi di valutazione trascurati o disattesi - Necessità che si tratti di elementi decisivi - Sussistenza - Decisività - Nozione.
Stato
decisa il 1992-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190572-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)