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Sez. 4, Sentenza n. 13329 del 08/02/2018 Ud. (dep. 22/03/2018) Rv. 273251 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di prove contrarie - Onere della parte - Enunciazione nei motivi di impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273251-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)