Sez. 4, Sentenza n. 13329 del 08/02/2018 Ud. (dep. 22/03/2018) Rv. 273251 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di prove contrarie - Onere della parte - Enunciazione nei motivi di impugnazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)