Sez. 1, Sentenza n. 12275 del 16/11/1992 (Rv. 479558 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Condono ex D.L. n. 660 del 1973 - Cause relative all'imposta di successione - Applicabilità - Limiti - Incidenza sulla controversia inerente all'applicabilità o meno della presunzione ex art. 31 R.D. n. 3270 del 1923 - Ammissibilità - Esclusione.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
Il "condono" tributario, di cui al D.L. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), riguarda, per l'imposta di successione le sole cause, attuali o potenziali, di valutazione (art. 6 primo comma), cioè di mera stima dei cespiti caduti in successione e, pertanto, non incide sulla controversia inerente all'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 (circa la presenza nell'eredità di denaro, gioielli e mobilia), la quale coinvolge il "quantum" dell'imponibile sotto il profilo non della diversa valutazione dei beni dichiarati, ma dell'inclusione nell'asse ereditario di beni ulteriori.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)