Sez. 1, Sentenza n. 13033 del 21/12/1995 (Rv. 495173 - 01)
TRIBUTI (IN GENERE) - CONDONO FISCALE | Imposta di successione - Definizione dell'imponibile ai sensi dell' art. 31 primo comma D.L. n. 429 del 1982 - Riconoscimento o mancato riconoscimento di passività - Ulteriore esercizio di poteri valutativi da parte dell'ufficio - Inammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario, la definizione ai sensi dell'art. 31, comma primo, D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, delle controversie di valutazione relative all'imposta sulle successioni impedisce - ai sensi dell'art. 31, comma primo, ultima parte e 32, comma primo, del D.L. precitato - l'esercizio dell'ulteriore potere valutativo dell'Ufficio finanziario in conseguenza del riconoscimento (o del mancato riconoscimento) di passività, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale o dell'erronea interpretazione o applicazione di norme della legge di condono (art. 32), atteso che per controversia di valutazione deve intendersi quella avente ad oggetto la determinazione del "valore" dell'asse ereditario, valore del quale sono componenti essenziali le passività.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)