Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 04/12/1992 (Rv. 479890 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato | Diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito - Prescrizione - Individuazione del termine applicabile - Criteri - Rapporto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto reato - Necessità.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, per stabilire se il fatto è considerato dalla legge come reato e sia perciò applicabile in luogo della prescrizione quinquennale o biennale di cui ai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., la più lunga prescrizione eventualmente prevista dalla legge penale, ai sensi del terzo comma dell'art. citato, deve operarsi un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto-reato, escludendo dal raffronto l'interesse penale protetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)