Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7161 del 12/04/2016 (Rv. 639358 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza territoriale - "Perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura. (Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, dinanzi al quale era stato riattivato, nei medesimi termini originari, il procedimento "de potestate" dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, adito dal P.M., motivata sul trasferimento, in corso di causa, della madre, insieme alle minori, in un comune in provincia di Brescia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)