Sez. 1, Ordinanza n. 11242 del 27/04/2026 (Rv. 678194-01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento dello stato di abbandono - Individuazione del giudice territorialmente competente - Applicabilità degli artt. 473-bis e ss. c.p.c. - Esclusione - Individuazione della competenza - Criteri. COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - In genere.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono
spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.
Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)