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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31572 del 25/10/2022 (Rv. 665994 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento - Rito sommario di cognizione applicabile “ratione temporis” - Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata in udienza - Appello - Termini - Decorrenza dalla lettura in udienza del provvedimento - Esclusione - Decorrenza dalla notificazione o comunicazione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665994-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nelle controversie in materia di protezione internazionale instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c..

Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)