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Sez. 5, Sentenza n. 31610 del 22/03/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267852 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Estensione del fallimento ad ulteriori soci dopo il fallimento della società - Momento consumativo del reato - Individuazione - Quello della dichiarazione del fallimento personale - Conseguenze in tema di indulto.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267852-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta, il socio di fatto illimitatamente responsabile acquista la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa del fallimento della società ma allorché viene dichiarato il suo fallimento personale. (Fattispecie in cui si è escluso che l'imputato potesse beneficiare dell'indulto, essendogli stato esteso il fallimento in data successiva a quella limite stabilita per l'operatività del provvedimento di clemenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 222, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)