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Sez. 5, Sentenza n. 3713 del 17/02/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213316 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Estensione del fallimento ad ulteriori soci dopo il fallimento della società - Momento consumativo - Individuazione - Quello della dichiarazione del fallimento personale - Conseguenze in tema di applicazione o revoca dell'indulto.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213316-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

Nell'ipotesi di estensione del fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili, costoro acquistano la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa del fallimento della società ma allorché viene dichiarato il loro fallimento personale. (Fattispecie in cui si è escluso che gli imputati potessero beneficiare dell'indulto in cui rientrava temporalmente il fallimento della società in nome collettivo, loro esteso in data successiva a quella prevista dal provvedimento di clemenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)