Sez. U, Sentenza n. 1608 del 10/05/1969 (Rv. 340536 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - A CONTRIBUTO STATALE - INTERESSE DEL SOCIO ALL'ASSEGNAZIONE - NATURA - CONTROVERSIE TRA SOCI E COOPERATIVA - RISOLUZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - ORGANI COMPETENTI - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ED ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO GLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - RISPETTIVA COMPETENZA IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - A CONTRIBUTO STATALE - INTERESSE DEL SOCIO ALL'ASSEGNAZIONE - NATURA - CONTROVERSIE TRA SOCI E COOPERATIVA - RISOLUZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - ORGANI COMPETENTI - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ED ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO GLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - RISPETTIVA COMPETENZA IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Nelle cooperative edilizie a contributo statale, prima dell'assegnazione dell'alloggio, il socio non ha che un interesse alla detta assegnazione, il quale e collegato e condizionato al raggiungimento dei fini di interesse pubblico perseguito dalla legge speciale, secondo l'apprezzamento discrezionale degli organi cui spetta procedere all'assegnazione medesima. Questo carattere dei rapporti tra soci e cooperativa e sanzionato dal disposto dell'art. 131 n. 1 tu sull'edilizia popolare ed economica, che deferisce la risoluzione delle relative controversie in via di ricorso amministrativo, alla commissione di vigilanza di cui all'art.129 dello stesso tu contro le cui decisioni, in questa materia, e dato ricorso soltanto al consiglio di stato. Tra tali controversie sono comprese anche quelle attinenti alla posizione e qualita di socio, e quelle tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali, senza alcuna distinzione fondata sull'origine di dette controversie, siano esse dipendenti dall'applicazione delle norme della legge speciale ovvero di particolari Disposizioni statutarie. Pertanto, della impugnazione della deliberazione della assemblea dei soci di una cooperativa edilizia a contributo statale, concernente l'approvazione del bilancio e l'Azione di responsabilita contro gli amministratori, e competente a conoscere, in Sede amministrativa, la commissione di vigilanza e, in successiva Sede giurisdizionale, il consiglio di stato. (V. N.773-68, massima n.332033 n.2337-67, massima n.329572 709-67, massima n. 326571 708-67, massima n.326750 2824-56).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 129, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)