Sez. U, Sentenza n. 6329 del 22/06/1990 (Rv. 467941 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIE FRA SOCI E COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE INSORTE CON L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIE FRA SOCI E COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE INSORTE CON L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Le controversie fra soci e cooperativa edilizia a contributo statale, insorte con l'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt. 129 e 131 R.d. 28 aprile 1938 n. 1165), attesto che le deliberazioni predette incidono direttamente sui rapporti fra socio e cooperativa, interferendo sugli Atti di gestione rivolti alla realizzazione dello scopo sociale ed essendo potenzialmente pregiudizievoli agli interessi degli iscritti. (V 1699/85, mass n 439656; (V 1608/69, mass n 340536).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 129, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)