diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 911 del 02/02/1983 (Rv. 425670 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253/1950 - CONDIZIONI - LIMITI - AREA PARI AL DOPPIO DI QUELLA OCCUPATA DAL FABBRICATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425670-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253/1950 - CONDIZIONI - LIMITI - AREA PARI AL DOPPIO DI QUELLA OCCUPATA DAL FABBRICATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'esenzione dalla proroga legale di contratto agrario, prevista dall'art. 11 della legge 23 maggio 1950 n. 253 ed operante anche con riguardo alla proroga concessa dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, per il caso di costruzione di edificio di abitazione e limitatamente ad un area pari al doppio di quella occupata dal fabbricato deve essere intesa nel senso che tale area va determinata alla stregua della base di impianto del fabbricato stesso, nella sua consistenza e struttura, con aggiunta delle porzioni utilizzate in stretta connessione e pertinenza (nella specie, per parcheggio, per impianto di cisterna e pozzo nero, per strada di accesso). (V 2510/76, mass n 381310).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)