Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 06/07/1976 (Rv. 381310 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - IPOTESI EX LEGGE N 253 DEL 1950 - COSTRUZIONE DI EDIFICI DI ABITAZIONE - ESENZIONE DAL REGIME VINCOLISTICO - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - IPOTESI EX LEGGE N 253 DEL 1950 - COSTRUZIONE DI EDIFICI DI ABITAZIONE - ESENZIONE DAL REGIME VINCOLISTICO - LIMITI.*
L'art 11 della legge n 253 del 1950, che esenta dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni, anche se parti di maggiori apprezzamenti, sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente a un'area pari al doppio di quella che dovra occupare il fabbricato, va interpretata nel senso che tale area deve essere riferita a quella sulla quale si pone la base di impianto del fabbricato nella sua consistenza e struttura, aggiungendo ad essa soltanto quelle estensioni che siano da utilizzare in stretta connessione e pertinenza con l'utilizzazione del fabbricato medesimo, come, ad esempio, la rimessa, il locale per la caldaia del riscaldamento e un eventuale ripostiglio strettamente funzionale alla destinazione del fabbricato, in quanto tutto cio che serve alla migliore utilizzazione dell'edificio, al di la di un rapporto di funzionalita necessaria (verande, area di parcheggio, vialetti di accesso, ecc), trova possibilita di realizzazione proprio nel riconoscimento del diritto del proprietario a ottenere il rilascio di un'area pari al doppio di quella che dovra occupare il fabbricato.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)