Sez. 5, Sentenza n. 13068 del 15/06/2011 (Rv. 618421 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Accertamento presuntivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Esercizio di ristorazione - Determinazione del reddito sulla base del numero dei tovaglioli utilizzati - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di accertamento presuntivo del reddito di impresa, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del numero dei tovaglioli utilizzati, risultante dalle ricevute di lavanderia, semprechè l'esito del metodo adottato non confligga con le possibilità teoriche di servizio dell'esercizio commerciale, in quanto in tale ipotesi viene meno l'attendibilità nel suo complesso della metodologia di accertamento, dato, quest'ultimo, la cui dimostrazione grava sull'Amministrazione, perché solo a seguito della valutazione di sufficienza della medesima metodologia, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, con motivazione non censurata sotto il profilo della correttezza e congruità, aveva annullato l'avviso di accertamento in base alla constatazione che esso portava a presupporre il raddoppio delle possibilità teoriche di somministrazione dei pasti da parte del ristorante, elemento quest'ultimo che rendeva inattendibile il calcolo dell'Ufficio).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)