Sez. 5, Sentenza n. 15808 del 12/07/2006 (Rv. 591502 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Accertamento presuntivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Esercizio di ristorazione - Determinazione del reddito sulla base del consumo di tovaglioli - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa a norma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la inattendibilità dei dati contabili di un'impresa può essere desunta dagli elementi induttivi che fanno presumere la non corrispondenza al reale dei ricavi dichiarati. È quindi consentito, in proposito, il richiamo ai cosiddetti "redditometri" ed altri criteri presuntivi, quale - per i ristoranti - quello basato sul consumo di tovaglioli.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)