Sez. 2, Sentenza n. 7390 del 12/12/1986 (Rv. 449442 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PROVA - EFFETTI.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PROVA - EFFETTI.*
Agli effetti della cosiddetta accessione invertita disciplinata dall'art. 938 cod. civ. - per cui (in deroga al principio generale sub art. 934 stesso codice è consentito all'autore della costruzione parzialmente effettuata sull'attiguo fondo altrui di ottenere, in via giudiziale, la proprietà anche di detta parte (in Mancanza di tempestiva opposizione del proprietario della superficie occupata) previo pagamento del doppio del valore della medesima - la buona fede, contestualmente richiesta al costruttore (e che consiste nella ragionevole opinione di edificare sul suolo proprio o su cui si abbia comunque uno ius aedificandi), non si presume (come la buona fede delineata dall'art. 1147 cod. civ. per la qualificazione del possesso) ma va viceversa provata dallo stesso costruttore. Ed, in difetto di tale prova (così come nel caso in cui non sussista alcun altro dei presupposti indicati, ovvero il giudice non abbia comunque accordato o non gli sia stata richiesta la detta accessione), la fattispecie ricade sotto la disciplina dell'art. 936 cod. civ., che concede al proprietario del fondo occupato di scegliere fra il ritenere l'opera o pretenderne la rimozione. (V 5086/83, mass n 429947; (Conf 1599/86, mass n 444970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)