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Sez. L, Sentenza n. 4226 del 29/06/1981 (Rv. 414901 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI ADIBITI AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI - RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414901-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI ADIBITI AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI - RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE - DISCIPLINA.*

Ai sensi dell'art 8 della legge 14 febbraio 1958 n 138, le imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori, sono obbligate ad organizzare il lavoro in modo che ai dipendenti sia assicurata la pausa di un giorno dopo di sei lavorativi, che deve coincidere, come regola generale, con la domenica e che possa essere goduto nel luogo di residenza del lavoratore. A tale disciplina sono previste due eccezioni: per il personale viaggiante, che ha diritto di godere del riposo nel giorno stabilito dal turno, non essendo possibile, a causa degli spostamenti cui e soggetto, assicurarne sempre la presenza, di domenica, nel luogo di residenza, e per la possibilita, in presenza di concrete esigenze di servizio oppure in base ad accordo tra le parti, di fissare non piu di due giorni consecutivi di riposo settimanale a seguito del congiungimento di due periodi lavorativi di sei giorni ciascuno. (Conf 1268/76, mass n 379954).*

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)