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Sez. U, Sentenza n. 1268 del 12/04/1976 (Rv. 379954 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - IN GENERE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - RIPOSO SETTIMANALE - REGOLA GENERALE - DOPO SEI GIORNI DI LAVORO - COINCIDENZA CON LA DOMENICA E NEL LUOGO DI RESIDENZA - ECCEZIONI - PERSONALE VIAGGIANTE E RIPOSI IN DUE GIORNI CONSECUTIVI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379954-01

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - IN GENERE - AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - RIPOSO SETTIMANALE - REGOLA GENERALE - DOPO SEI GIORNI DI LAVORO - COINCIDENZA CON LA DOMENICA E NEL LUOGO DI RESIDENZA - ECCEZIONI - PERSONALE VIAGGIANTE E RIPOSI IN DUE GIORNI CONSECUTIVI - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 8 della legge 14 febbraio 1958, n 138 (la quale costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art 5 della legge 22 febbraio 1934, n 370), le imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea estraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori sono obbligate a organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modo tale che, non solo, a costoro sia assicurata la pausa di un giorno dopo sei giorni di lavoro, ma, inoltre, che il giorno di riposo coincida di norma - e cioe come regola generale - con la domenica e venga goduto nel luogo di residenza del dipendente. Tale disciplina prevede due sole eccezioni: la prima riguarda il personale viaggiante, che godra del riposo nel giorno stabilito dal turno, non essendo possibile, a causa degli spostamenti cui e soggetto, assicurarne sempre la presenza, di domenica, nel luogo di residenza; la seconda consiste nella possibilita di fissare non piu di due giorni consecutivi di riposo settimanale, e quindi di congiungere i due periodi di sei giorni lavorativi cui quei riposi si riferiscono, purche concorrano concrete esigenze di servizio, oppure l'accordo delle parti. (V 1162/69, mass n 339738).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)