Sez. 3, Sentenza n. 12125 del 09/06/2005 (Rv. 582471 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Locazione - Immobili ad uso diverso da quello abitativo - Indennità di avviamento - Prova dell'esercizio di una attività prevista dalla legge per il relativo riconoscimento - Conduttore - Onere - Spettanza - Contenuto.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
La norma di cui all'art. 2697 cod. civ., relativa alla generale disciplina dell'onere della prova in giudizio, trova applicazione, in sede di controversie insorte in tema di corresponsione dell'indennità di avviamento in favore del conduttore (art. 34 della legge n. 392 del 1978), nel senso che a quest'ultimo (che rivesta la qualità di attore) spetta il compito di provare non solo di aver esercitato, nell'immobile, una delle attività per le quali l'indennità è prevista, ma anche che la medesima comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)