Sez. 3, Sentenza n. 13418 del 29/10/2001 (Rv. 549924 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Attribuzione - Condizioni - Anticipata cessazione del rapporto per il recesso del locatore - Sufficienza - Cessazione di ogni attività da parte del conduttore prima o dopo il rilascio dell'immobile - Rilevanza - Esclusione - Prova del danno e dell'esistenza dell'avviamento - Necessità - Esclusione - Provvedimento giudiziale disponente il rilascio - Necessità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento (che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392) è sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore estromesso abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile, sia la carenza di prova, di un effettivo danno o dell'esistenza in concreto dell'avviamento, sia, infine, la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1998 num. 392 art. 34, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)