Sez. L, Sentenza n. 2890 del 13/03/1995 (Rv. 491116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Trattamento e condizioni di erogazione ex art. 2 legge n. 301 del 1979 - Ammissione su richiesta del curatore fallimentare recedente senza preavviso al momento della declaratoria del fallimento - Diritto dei lavoratori licenziati al trattamento integrativo dopo aver ricevuto l'indennità di preavviso o ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni previste per la sua erogazione nel vigore dell'art.2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possano altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)