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Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 10/09/1974 (Rv. 370881 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370881-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La statuizione di compensazione delle spese del processo non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, rientrando essa nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, non incontra altro limite che quello del divieto di porre le spese stesse a carico della parte interamente vittoriosa. (V 91'74, mass n 367635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)