Sez. 3, Sentenza n. 91 del 11/01/1974 (Rv. 367635 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La violazione delle norme relative all'Onere delle spese e configurabile solo quando detto Onere venga imposto alla parte totalmente vittoriosa. All'infuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui uso non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2731'72, mass n 360402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)