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Sez. 3, Sentenza n. 91 del 11/01/1974 (Rv. 367635 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367635-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La violazione delle norme relative all'Onere delle spese e configurabile solo quando detto Onere venga imposto alla parte totalmente vittoriosa. All'infuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui uso non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2731'72, mass n 360402).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)