diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13138 del 24/02/2026 Ud. (dep. 10/04/2026) Rv. 289764-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso per cassazione inammissibile - Estensione degli effetti favorevoli del ricorso proposto dal coimputato - Condanna al pagamento delle spese processuali - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289764-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)