Sez. 1, Sentenza n. 30737 del 29/10/2015 Ud. (dep. 19/07/2016) Rv. 267406 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità del ricorso - Estensione degli effetti del ricorso proposto dal coimputato - Condanna al pagamento delle spese ed al versamento alla cassa delle ammende - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione tra loro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)