Sez. L, Sentenza n. 2327 del 03/08/1974 (Rv. 370716 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - PRESCRIZIONI SUL PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - PROCEDIBILITA E PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - PRESCRIZIONI SUL PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - PROCEDIBILITA E PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
La Determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo rispondono ad esigenze di ordine pubblico e non lasciano margine dispositivo all'autonomia negoziale delle parti. In conseguenza, le prescrizioni introdotte nei contratti collettivi post-corporativi impositive del previo esperimento del tentativo di conciliazione o di altro incombente preliminare (arbitrato facoltativo) sono prive di Rilevanza non soltanto sulla procedibilita dell'Azione, ma anche sulla proponibilita della domanda. (Conf 1094'72, mass n 357500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)