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Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 10/04/1972 (Rv. 357500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE (CONCILIAZIONI AZIENDALI, DINANZI ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E SINDACALI) - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SINDACALE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ININFLUENZA - RILEVANZA SUL PIANO SOSTANZIALE - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE (CONCILIAZIONI AZIENDALI, DINANZI ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E SINDACALI) - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SINDACALE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ININFLUENZA - RILEVANZA SUL PIANO SOSTANZIALE - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

La Determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo rispondono ad esigenze di ordine pubblico e non lasciano margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati. Le prescrizioni introdotte nei contratti collettivi postcorporativi impositive del previo esperimento, in Sede sindacale, del tentativo di conciliazione sono quindi prive di qualsiasi Rilevanza non soltanto sulla procedibilita dell'Azione (in funzione sostitutiva o integrativa dei tipici presupposti processuali), ma anche sulla proponibilita della domanda (in funzione di condizioni per la regolarita dello svolgimento ulteriore del rapporto processuale e per la trattabilita del merito) dato che, per quanto attiene ai riflessi processuali, e cioe agli effetti impeditivi del processo, condizione dell'Azione e presupposto processuale, pur nella loro differente essenza dogmatica e concettuale vengono a porsi, per identita di implicazioni, in termini di equivalenza. Dette clausole possono avere, invece, Rilevanza limitata al piano sostanziale, qualora le relative clausole assumano la fisionomia giuridica del pactum de non petendo ad efficacia temporanea, nel senso che la inosservanza puo costituire fonte di responsabilita risarcitoria od essere assunta come ragionevole motivo per l'imposizione del carico delle spese giudiziali. (nella specie la Corte di appello aveva rigettato la domanda perche non preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dall'art 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per i lavoratori dell'edilizia, qualificando detto tentativo come condizione dell'Azione). (Conf 677'72, mass n 356771; 2472'69, mass n 341999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)